Art. 6.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
      2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
      3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

 

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